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Vivere e lavorare in
Svizzera
Il Paese e i suoi abitanti
Entrata e dimora
Vivere in Svizzera
Lavorare in Svizzera
Sicurezza sociale
Ufficio federale della migrazione UFM
Prefazione
Le informazioni sono destinate alle persone desiderose di stabilirsi e di lavorare in Svizze-ra. Ringraziamo gli uffici e i servizi che hanno contribuito alla presente pubblicazione. Non esitate a comunicarci modifiche e aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, per ordinare altri dossier o per fissare un colloquio personale con uno dei nostri consulenti, ci si può rivolgere a:
Ufficio federale della migrazione, Emigrazione e tirocinanti, Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern
+41 (0)31 322 42 02, Fax +41 (0)31 322 44 93
Nota giuridica
Le nostre pubblicazioni sono semplici informazioni e non implicano dei diritti. Pur prestan-do particolare attenzione affinché le nostre indicazioni e fonti siano attendibili, non garan-tiamo né della loro esattezza né della loro totale affidabilità e completezza. Il contenuto della presente pubblicazione può essere modificato senza preavviso. Decliniamo peraltro ogni responsabilità per quanto concerne il contenuto e le prestazioni offerte.
Il Paese e i suoi abitanti
Geografia
La Svizzera è situata nella zona alpina dell'Europa centrale. Essa confina a sud con l'Italia, a est con l'Austria e il Principato del Liechtenstein, a nord con la Germania e a ovest con la Francia. Non dispone di un accesso diretto al mare. Superficie: ca. 41'300 km2. Le Alpi situate nella parte meridionale si elevano fino a oltre 4000 m (cima più alta: Punta Dufour, 4634 m). Le catene del Giura si trovano a ovest e a nord. Tra le Alpi e il Giura si estende l'Altipiano, regione collinosa ove si trovano la maggior parte delle città e dei vil-laggi. Localizzata nelle Alpi, all'incrocio dei passi alpini del Gottardo-Furka-Oberalp, la Svizzera è la sorgente dei fiumi europei Reno, Rodano, Inn (Danubio) e Ticino (Pô) nonché una regione di transito. Il fatto di trovarsi su importanti vie di comunicazione ha fortemente in-fluenzato la sua storia.
La geografia svizzera: >Geografia
Piantine delle località:
La Svizzera si trova nella zona temperata settentrionale ed entro la sfera d'influenza della Corrente del Golfo. Nonostante la superficie esigua del Paese, il clima presenta variazioni importanti. Data la sua orientazione da ovest a est, la catena alpina costituisce un'importante linea di demarcazione: a sud delle Alpi vige un clima mediterraneo mite, mentre il nord subisce perlopiù le influenze del clima oceanico umido dell'Europa occiden-tale e talvolta, in inverno, del clima continentale freddo dell'Europa orientale. A causa della loro altitudine, grandi superfici del Paese si estendono fino alla zona subalpina delle fore-ste e delle nevi. La configurazione e l'esposizione delle valli originano condizioni climati-che assai diverse. La regione settentrionale delle Prealpi, le grandi valli alpine del Vallese e una parte dei Grigioni subiscono talvolta l'influenza del favonio (vento catabatico caldo). Temperature medie (gennaio/luglio in °C) e precipitazioni annue: Basilea 0,9
La Confederazione Svizzera è il frutto di una "Alleanza perpetua" conclusa nel 1291 dai tre Cantoni primitivi, Uri, Svitto e Untervaldo. Dopo la vittoria del Morgarten sugli Asburgo (1315) altre Città e regioni si sono alleate con essi: Lucerna nel 1332, Zurigo nel 1351, Glarona e Zugo nel 1352 e Berna nel 1353.
Questi otto Cantoni hanno formato il nocciolo della Confederazione cui, fino al 1531, si sono aggiunti altri cinque Cantoni. Nel 1499, la Confederazione Svizzera si è staccata dall'Impero germanico ma la sua indipendenza è stata riconosciuta di diritto solo nel 1648, con il Trattato di Westfalia. In seguito, altre regioni sono state accolte dalla Confe-derazione. La Svizzera è passata dallo statuto di confederazione di Stati a quello di Stato federale in seguito a una grande guerra civile. Gli elettori hanno approvato la nuova Costi-tuzione nel 1848 e Berna è divenuta la capitale. La Svizzera è composta attualmente di 26 Cantoni. La capitale è Berna. Le donne hanno il diritto di voto dal 1971. Nel 1992, il popolo svizzero ha rifiutato l'adesione allo Spazio economico europeo (SEE). La Svizzera fa parte dell'ONU dal 2002.
Struttura politica
La Costituzione federale garantisce l'esercizio dei diritti politici secondo le forme repubbli-cane per democrazia diretta. La Costituzione federale conferisce la sovranità, ovvero l'au-torità politica suprema, al Popolo, il quale elegge il Parlamento. Quest'ultimo elegge il Go-verno (Consiglio federale). Il Legislativo, ovvero l'Assemblea federale, è composto di due Camere aventi gli stessi diritti: il Consiglio degli Stati con 46 deputati che rappresentano i Cantoni, e il Consiglio nazionale con 200 deputati che rappresentano i partiti in funzione della loro importanza numerica. l'Assemblea federale nomina i membri del Tribunale fede-rale. I quattro maggiori partiti politici (tutti rappresentati in Governo) sono l'Unione demo-cratica di centro (UDC), il Partito liberale radicale (PLR), il Partito socialista (PS) e il Partito popolare democratico (PPD).
Ogni Cantone ha la propria Costituzione, il proprio Parlamento, il proprio Governo e i pro-pri tribunali. I circa 2900 Comuni della Svizzera dispongono parimenti di un'autonomia più o meno estesa. La massima autorità giudiziaria è esercitata dal Tribunale federale, con sede a Losanna. Il Tribunale penale federale ha la propria sede a Bellinzona, mentre il Tribunale amministra-tivo federale è attualmente in costituzione (sede: San Gallo).
Popolazione
Il 31 dicembre 2007, la Svizzera contava una popolazione residente permanente di 7 591 400 persone, di cui circa il 21 per cento erano cittadini stranieri. La densità è di circa 184 abitanti per km2. I Cantoni più popolosi sono Zurigo e Berna. Le maggiori densità si riscontrano nei Cantoni di Ginevra, Basilea e Zurigo. Popolazione delle maggiori città (comprese le agglomerazioni): Zurigo
La popolazione: >Popolazione
La Svizzera ha la particolarità di possedere quattro lingue nazionali, ovvero il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio (rumantsch grischun). Il 70 % della popolazione è germa-nofono (principalmente nel centro, a nord e a est della Svizzera), il 20 % francofono (a o-vest) e il 7 % italofono (a sud delle Alpi). Il romancio è parlato solo in certe valli del Canton Grigioni. Nella Svizzera tedesca esistono una quantità di dialetti parlati quotidianamente. Per iscritto ci si esprime in "buon tedesco". Nelle regioni rurali del Ticino e nelle valli meridionali dei Grigioni, oltre all'italiano, sono in uso forme locali del dialetto lombardo.
La Svizzera plurilingue: >Cultura
Religione
È garantita la libertà di coscienza e di credo. Le confessioni cattolico-romana (ca. 40 per cento della popolazione) ed evangelica riformata (ca. 36 per cento della popolazione) sono le due più importanti confessioni religiose del Paese. Oltre il 10 per cento della popolazio-ne della Svizzera afferma di non appartenere a nessuna comunità religiosa, mentre circa il 4 per cento (perlopiù migranti) si professa musulmano.
Franco svizzero (CHF) di 100 centesimi. Banconote: CHF 1000, 200, 100, 50, 20 e 10 Monete: CHF 5, 2, 1 nonché 50, 20, 10 e 5 centesimi Oltre al franco svizzero, anche l'euro è viepiù accettato, soprattutto nelle regioni di confine.
Convertitore di valute:
Corrente elettrica
Tensione: 230V/50 Hz, 380V o 3x380V per cucine economiche, lavatrici, ecc. Prese elettriche: presa universale di tipo C e di tipo J (3 entrate per le macchine e gli ap-parecchi elettrici fino a 2200 Watt).
Trasporti
Trasporti pubblici La rete svizzera di trasporti pubblici è tra le più fitte del mondo. I treni circolano a intervalli regolari, ovvero ogni ora o mezz'ora. L'abbonamento metà prezzo consente di viaggiare in treno e in autopostale, in tutto il Paese, per la metà della tariffa corrente (eccettuati i treni di montagna nonché numerose compagnie ferroviarie private). Le città dispongono di una rete di tram e autobus ben sviluppata. Numerose regioni offrono peraltro abbonamenti det-ti di comunità tariffale. È pertanto assai facile spostarsi senza la macchina. Traffico stradale In Svizzera si circola a destra. La velocità massima è di 50 km/h negli abitati, di 80 km/h all'esterno degli abitati e di 120 km/h in autostrada. Per circolare in autostrada nonché su certe semi-autostrade è obbligatoria la vignetta autostradale che costa 40 franchi all'anno. Chi entra in Svizzera può acquistare la vignetta alla dogana o presso gli uffici postali e i benzinai. Traffico aereo I tre maggiori aeroporti svizzeri si trovano a Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse, e sono utilizzati dalla maggior parte delle compagnie aeree internazionali. Vi sono inoltre degli aeroporti più piccoli a Berna, Sion e Lugano.
Ferrovie federali svizzer
Club di automobilisti:
Swiss International Airlin
Ufficio federale delle strade:
Prescrizioni doganali e trasloco
L'importazione di valute aventi corso legale in Svizzera non sottostà a restrizioni particola-ri. Sono fatte salve le misure di lotta alla criminalità. Attenzione: l'Unione europea (UE) ha rafforzato i controlli del denaro liquido alle frontiere esterne. Gli importi in contanti superiori a 10 000 euro devono essere dichiarati alle autori-tà doganali, all'entrata come alla partenza. Il nuovo, vincolante obbligo di dichiarazione si estende anche ad altri mezzi di pagamento (assegni, cambiali, in taluni Stati anche metalli e pietre preziosi).
Beni personali
Chi trasferisce il proprio domicilio legale in Svizzera puoi importare esentasse come beni personali le suppellettili domestiche, gli animali domestici, i veicoli e gli oggetti personali. Sono considerati beni personali gli oggetti destinati all'uso personale e gli oggetti destinati all'esercizio della professione o alla gestione della propria azienda, di cui l'interessato si è servito all'estero per almeno sei mesi e che prevede di continuare a utilizzare anche in Svizzera. Procedura amministrativa All'importazione occorre presentare la "Dichiarazione/Domanda 18.44 di sdoganamento" per beni personali debitamente compilata e in due esemplari all'ufficio doganale. Il perti-nente modulo è disponibile sul sito internet dell'Amministrazione federale delle dogane oppure presso le rappresentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati). Bisogna inoltre presentare i documenti seguenti:
$ lista degli oggetti importati; $ dichiarazione di rilascio di un permesso di dimora (per i cittadini dei 15 Stati vecchi
dell'UE, degli Stati dell'AELS nonché di Malta e Cipro è sufficiente un contratto di lavoro o una conferma della notifica di partenza del Paese d'origine);
$ prova dell'acquisto o dell'affitto di una casa o di un appartamento.
Lo sdoganamento dei beni personali è limitato ai giorni feriali e agli orari previsti per il trat-tamento doganale della merce. Eventuali invii supplementari al nuovo indirizzo devono essere annunciati al momento della prima importazione. Per ulteriori informazioni consultare l'opuscolo sul tema o il sito Internet dalle dogane sviz-zere
Ambasciate e consolati di Svizzera: >Rappresentanze
Importazione di veicoli
Automobili, imbarcazioni a motore e velivoli possono essere importati esentasse quali beni personali (v. sopra).
Procedura amministrativa All'importazione occorre presentare la "Dichiarazione/Domanda 18.44 di sdoganamento" per beni personali debitamente compilata e in due esemplari. Oltre a tale modulo bisogna presentare i seguenti documenti alla dogana:
$ carta di circolazione del veicolo; $ fattura o contratto d'acquisto.
Per i veicoli con targhe tedesche occorre inoltre presentare il documento "Kraftfahrzeu-gbrief" mentre per i veicoli con targhe italiane occorre il "Foglio complementare". Dopo l'entrata in Svizzera occorre annunciare il veicolo presso il servizio competente del luogo di domicilio per un controllo tecnico. Bisogna consegnare il modulo 13.20A (perizia) rilasciato dalle autorità doganali svizzere. I veicoli che si trovano in Svizzera per oltre un anno devono essere provvisti di una carta di circolazione svizzera e di targhe svizzere. Chi non ha utilizzato il veicolo all'estero per almeno sei mesi, non puoi sdoganarlo come bene personale ma deve sdoganarlo regolarmente al massimo dopo due anni (emolumen-to doganale, imposta sugli autoveicoli e IVA). È possibile anche rivolgersi direttamente agli uffici della circolazione stradale competenti:
Ambasciate e consolati di Svizzera: >Rappresentanze
Amministrazione federale delle doga
Associazione dei servizi della circolazione stradale:
Altre importazioni
Animali domestici Sono considerati animali domestici gli animali di compagnia che entrano accompagnati e che non vengono venduti. Questi animali possono essere introdotti esentasse quali beni personali (v. sopra) senza autorizzazione. Sono fatte salve eventuali misure di protezione contro epizoozie. Sono considerati animali domestici i cani, i gatti, i porcellini d'india, i criceti, i canarini, gli animali d'acquario, i conigli nani, i conigli, le tartarughe, i pappagalli, i serpenti e affini; non lo sono invece i cavalli, gli asini, i muli, i bovini, le pecore, le capre e i maiali. Per cani, gatti e furetti vigono disposizioni speciali: questi animali devono essere vaccinati contro la rabbia (documento di vaccinazione) e recare un microchip o un tatuaggio. Per gli animali provenienti da Paesi a rischio rabbia che vengono importati per via aerea occorre un'autorizzazione della polizia epizootica. È vietata l'importazione di cani con le orecchie e/o la coda mozzati, tranne se gli animali in questione possono essere considerati alla stregua di beni personali. Per i volatili provenienti da Paesi extra-europei (deroga: Groenlandia e Islanda) occorre un certificato veterinario. Possono essere introdotti al massimo cinque esemplari. Sono previste restrizioni per le specie protette dalla Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie minacciate. Si raccomanda di consultare il sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
Ufficio federale di veterinaria: >Temi
Altri animali Se sono fornite le relative prove (p.es. passaporto per cavalli, fattura del veterinario o di una pensione per animali), è possibile introdurre anche altri animali (p.es. cavalli) come beni personali (v. sopra). Per le importazioni in provenienza da Stati dell'UE/AELS non occorre, di norma, una visita sanitaria al confine. Gli animali selvatici sottostanno a ulteriori disposizioni del diritto in ma-teria di protezione delle specie (Convenzione CITES). Si raccomanda di contattare direttamente l'Ufficio federale di veterinaria.
Ufficio federale di veterinaria: >Temi >Importazione
Piante e prodotti vegetali Se destinate all'uso personale, la maggior parte delle varietà di piante possono essere importate dall'UE/AELS in Svizzera senza essere sottoposte a un controllo fitosanitario. Solo per cotoneastri e stranvesia vi è un divieto d'importazione in provenienza da tali Stati. Le piante vive o sotto forma di parti di piante come pure i bulbi destinati a essere piantati nonché il terriccio da giardino e per il travaso importati da Stati non appartenenti al-l'UE/AELS devono invece essere sottoposti a un controllo fitosanitario. In alcuni casi la loro importazione è addirittura. L'importazione di piante in Svizzera è esentasse ma sottostà tuttavia a un'IVA (imposta sul valore aggiunto) del 2,4 per cento o, per determinati prodotti lavorati, del 7,6 per cento. La presentazione di una ricevuta agevola lo sdoganamento.
Amministrazione federale delle doga
Ufficio federale dell'agricoltura: >Temi >Protezione dei vegetali
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a una delle seguenti direzioni delle dogane:
Svizzera settentrionale: Direzione delle dogane di Basilea, Elisabethenstr. 31, 4010 Basi-lea
+41 (0)61 287 11 11, Fax +41 (0)61 287 13 13
Svizzera orientale: Direzione delle dogane di Sciaffusa, Bahnhofstr. 62, 8200 Sciaffusa
+41 (0)52 633 11 11, Fax +41 (0)52 633 11 99
Svizzera occidentale: Direzione delle dogane di Ginevra, Av. Louis-Casaï 84, 1216 Coin-trin
+41 (0)22 747 72 72, Fax +41 (0)22 747 72 73
Svizzera meridionale: Direzione delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, 6900 Lugano
+41 (0)91 910 48 11, Fax +41 (0)91 923 14 15
Entrata e dimora
Per entrare in Svizzera è obbligatorio un documento di legittimazione valido e riconosciuto dal nostro Paese (passaporto, per i cittadini dell'UE/AELS basta una carta d'identità uffi-ciale). In certi casi è obbligatorio procurarsi un visto (i cittadini dell'UE/AELS non necessi-tano di un visto). Le rappresentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati) e l'Ufficio federale della migrazione (UFM) forniscono tutte le informazioni sulle condizioni generali d'entrata.
Documenti di viaggio e visti: >Temi >Entrata
Ambasciate e consolati di Svizzera: >Rappresentanze
Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna
+41 (0)31 325 11 11; Fax +41 (0)31 325 81 95
Permessi di soggiorno
Anche qui si distingue tra cittadini di Stati dell'UE/AELS e cittadini di altri Stati (cosiddetti Stati terzi). Cittadini dello spazio UE/AELS (per il momento non sono compresi Romania e Bulgaria) Per i cittadini dei 10 Stati entrati a far parte dell'UE nel 2004 (tranne Malta e Cipro) rimar-ranno in vigore probabilmente fino al 2011 disposizioni transitorie speciali per accedere al mercato del lavoro. Per ulteriori informazioni si rinvia al capitolo sui permessi di lavoro. Per gli stranieri che si recano in Svizzera per esercitare un'attività indipendente oppure che non esercitano alcun'attività lucrativa o cercano lavoro, valgono le stesse norme applicabili ai cittadini dei 15 Paesi membri della vecchia UE, a quelli dell'AELS, di Cipro e Malta. Al momento della redazione del presente documento, non era ancora entrata in vigore la modifica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone estesa alla Romania e alla Bulgaria. Nel frattempo per i cittadini di questi Stati valgono le norme applicabili ai cittadini degli Stati terzi. Per informarsi sugli sviluppi più recenti si può consultare il sito Internet www.bfm.admin.ch. Permesso di soggiorno di breve durata (carta di soggiorno L CE/AELS): la durata di validi-tà è determinata dalla durata del contratto di lavoro. Può essere rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi ed è concessa alle persone che lavorano con un contratto inferiore a un anno. Anche coloro che cercano lavoro possono ottenere un permesso L CE/AELS per un massimo di 13 mesi. Il permesso può essere rinnovato dopo un soggiorno complessivo di un anno senza che il cittadino della CE/AELS sia tenuto a interrompere il soggiorno in Svizzera. La scelta del luogo di domicilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione. Permesso di dimora (carta di soggiorno B CE/AELE): tale permesso di dimora è concesso dietro presentazione di una dichiarazione d'assunzione di un datore di lavoro oppure di un certificato di lavoro di durata indeterminata o di almeno 12 mesi. Questo permesso ha una durata di validità di cinque anni ed è prorogato senza formalità per ulteriori cinque anni se sono adempite le pertinenti condizioni. La prima proroga può tuttavia essere limitata a un anno se la persona è venuta a trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria per oltre 12 mesi consecutivi. Gli stranieri che avviano un'attività indipendente in Svizzera o vi soggiornano senza lavorare (in questo caso devono disporre di risorse finanziarie suffi-
cienti), possono a loro volta ottenere un permesso B CE/AELS. La scelta del luogo di do-micilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione. Permesso di domicilio (carta di soggiorno C CE/AELS): i cittadini dei 15 Stati membri della vecchia UE e dell'AELS ottengono tale permesso di durata indeterminata dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in Svizzera. Di principio i cittadini degli altri Stati dell'UE possono ottenere tale permesso soltanto dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni. La scelta del luogo di domicilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione. Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti autorità cantonali.
Autorità cantonali di polizia degli stranieri: >L'UFM >Indirizzi suddivisi
Altri Stati (cosiddetti Stati terzi) Permesso di soggiorno di breve durata (carta di soggiorno L): questo permesso può esse-re rilasciato ai cittadini di Stati terzi per un soggiorno di un anno al massimo, fino all'esau-rimento del contingente massimo stabilito di anno in anno dal Consiglio federale. La durata di validità è fissata in funzione di quella del contratto di lavoro. A titolo eccezionale, il permesso può essere prorogato fino a una durata complessiva di 24 mesi purché non vi sia cambiamento di datore di lavoro. Sono considerati soggiorni di breve durata anche gli stage durante la formazione o il perfezionamento professionale (v. capitolo "Tirocinanti") Permesso di dimora iniziale (carta di soggiorno B): per i cittadini di Stati terzi, il primo per-messo di dimora non supera in generale la durata di un anno. I permessi iniziali rilasciati per l'esercizio di un'attività lucrativa soggiacciono ai contingenti stabiliti di anno in anno. Solitamente i permessi sono rinnovati di anno in anno purché nessun motivo osti a tale rinnovo (p.es. infrazioni, dipendenza dall'aiuto sociale, situazione del mercato del lavoro). Solo in determinati casi è dato un diritto alla proroga del permesso di dimora. Permesso di domicilio (carta di soggiorno C): i cittadini di Stati terzi possono, in linea di principio, ottenere il permesso di domicilio dopo dieci anni di dimora regolare e ininterrotta in Svizzera. I cittadini degli Stati Uniti d'America soggiacciono a un disciplinamento specia-le. Lo straniero titolare del permesso di domicilio può inoltre scegliere liberamente il pro-prio datore di lavoro e non soggiace più all'imposizione alla fonte. Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti autorità cantonali.
Autorità cantonali di polizia degli stranieri: >L'UFM >Indirizzi suddivisi
Studenti
Cittadini di Stati dell'UE/AELS (non comprese al momento la Romania e la Bulgaria) Per ottenere un permesso di soggiorno in qualità di studente occorre stipulare un'assicu-razione malattia e disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire al proprio sostenta-mento. Bisogna inoltre dimostrare che lo studio costituisce il motivo principale del soggior-
no in Svizzera ed essere regolarmente iscritto presso un'università o una scuola superiore riconosciuta. Il permesso è rilasciato per la durata della formazione purché tale durata sia inferiore a un anno. Se gli studi si estendono sull'arco di più anni, il permesso è rilasciato per un anno e rinnovato di anno in anno fino al termine degli studi. In qualità di studente è consentito svolgere un'attività lucrativa accessoria purché essa non superi le 15 ore settimanali. Chi vuole lavorare più di 15 ore alla settimana non sarà più considerato come persona che non esercita un'attività e dovrà richiedere un permesso di lavoro. I familiari (coniuge e figli a carico) sono autorizzati a soggiornare in Svizzera e a esercitarvi un'attività lucrativa. Altri Stati (cosiddetti Stati terzi) Gli allievi e gli studenti stranieri cittadini di Stati terzi desiderosi di studiare in Svizzera de-vono presentare un piano di studi personale e precisare lo scopo perseguito (diploma, ma-turità, licenza, dottorato ecc.). La domanda sarà confrontata con il programma ufficiale dell'ateneo in questione. La direzione dell'ateneo dovrà confermare l'idoneità del richie-dente a frequentare la scuola e le conoscenze linguistiche sufficienti per seguire i corsi. Gli allievi e gli studenti stranieri che soggiacciono all'obbligo del visto devono inoltre pre-sentare una domanda d'entrata presso la rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di domicilio. La domanda deve essere corredata di un attestato della scuola o dell'a-teneo in questione, la prova del versamento della tassa d'iscrizione, la prova dell'esistenza di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento durante gli studi, una dichiarazione scritta in cui il richiedente s'impegna a lasciare la Svizzera al termine degli studi nonché un curri-culum vitae. Il richiedente deve inoltre sottoporsi a una valutazione delle sue conoscenze linguistiche, organizzata dalla rappresentanza svizzera. Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti autorità cantonali.
Autorità cantonali di polizia degli stranieri: >L'UFM >Indirizzi suddivisi
Tirocinanti
La Svizzera ha concluso con circa 30 Stati dei cosiddetti accordi sui tirocinanti volti a con-sentire a giovani professionisti stranieri di approfondire le loro conoscenze professionali e linguistiche nel nostro Paese. Fra tali Stati figurano segnatamente l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, il Canada, le Filippine, la Finlandia, il Principato di Monaco, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, il Sudafri-ca, la Svezia, l'Ungheria e gli Stati Uniti. Sono ammessi in qualità di tirocinanti giovani cittadini dei Paesi summenzionati che hanno conseguito un diploma dopo una formazione professionale di almeno due anni. Per quanto riguarda il Canada, sono anche ammessi gli studenti desiderosi di svolgere un soggiorno di lavoro che è parte integrante della formazione. Limite d'età: 35 anni (deroghe: Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Russia e Ungheria: 30 anni). L'impiego deve corrispondere alla professione appresa. Durata massima 18 mesi.
Stage professionale in Svizzera:
Ricerca di lavoro
Cittadini dell'UE/AELS (tranne Romania e Bulgaria) I cittadini dell'UE/AELS hanno diritto di soggiornare per tre mesi in Svizzera senza per-messo per cercare un posto di lavoro. È sufficiente annunciarsi presso il Comune in cui si soggiorna. Chi non trova lavoro ha diritto a un permesso di soggiorno di breve durata per altri tre mesi. Se il richiedente dimostra di cercare attivamente lavoro, il permesso può es-sere prorogato fino a un massimo di 12 mesi, anche se tale diritto non sussiste a priori. Chi cerca lavoro può rivolgersi agli uffici regionali di collocamento. Cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS I cittadini dei cosiddetti Stati terzi devono essere in possesso di un'offerta d'impiego preli-minare di un datore di lavoro svizzero. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo sui per-messi di lavoro.
Cittadini di Stati non /Auto-rizzazioni del lavoro
Frontalieri
Per i cittadini degli Stati della vecchia UE e dell'AELS nonché di Cipro e Malta non esisto-no più le zone di frontiera. Essi possono pertanto esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente sull'insieme del territorio svizzero pur conservando la residenza principale in uno Stato dell'UE/AELS (mobilità geografica e professionale completa). Vi è la possibili-tà di soggiornare in Svizzera durante la settimana (in questo caso occorre notificare il pro-prio arrivo al Comune di domicilio). I contratti di lavoro di durata inferiore a tre mesi non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ed è sufficiente notificarli alle autorità.
Procedura di notificadelle persone
Le attività di una durata superiore ai tre mesi in Svizzera continuano a soggiacere al per-messo per frontalieri (carta di soggiorno G CE/AELS). Spetta al frontaliero presentare una domanda presso le autorità migratorie del luogo di lavoro. A tal fine occorre presentare, come sinora, una carta d'identità o un passaporto validi. A seconda dell'attività, occorrono i giustificativi seguenti:
$ I frontalieri salariati (persone che lavorano in Svizzera e sono domiciliate all'estero)
devono presentare un attestato di lavoro. Ottengono un permesso per frontalieri di cinque anni oppure, se il contratto e di durata più breve, per il periodo corrisponden-te.
$ I frontalieri indipendenti (la sede della ditta è in Svizzera e il domicilio all'estero) de-
vono consegnare, al momento della presentazione della domanda, la prova della lo-ro attività indipendente. Queste persone ottengono un permesso per frontalieri va-levole cinque anni purché siano adempite le condizioni di soggiorno.
Nei confronti dei frontalieri salariati e indipendenti cittadini degli Stati che sono entrati a far parte dell'UE nel 2004 (esclusi Cipro e Malta) restano invece valide le zone di frontiera. Per i cittadini rumeni e bulgari valgono tuttora le condizioni applicabili ai cittadini di Stati terzi. I cittadini di Stati terzi ottengono un permesso per frontalieri unicamente se dispongono di un permesso di soggiorno durevole in un Paese limitrofo della Svizzera e hanno da alme-no sei mesi il loro domicilio regolare nella vicina zona di frontiera. Sono inoltre applicabili le prescrizioni relative al mercato del lavoro: in linea di principio, il permesso iniziale ha una
durata di validità di un anno ed è limitato alla zona di frontiera del Cantone che lo ha rila-sciato. Se desidera cambiare impiego o professione, lo straniero necessita inoltre di una pertinente autorizzazione.
Autorità cantonali di polizia degli stranieri: >L'UFM >Indirizzi suddivisi
Prestazione di servizi
La nozione di prestazione di servizi include:
$ l'esercizio temporaneo di un'attività indipendente senza stabilire il domicilio in Sviz-
$ il distacco di lavoratori di un'impresa con sede all'estero; $ i soggiorni in qualità di destinatari di prestazioni di servizi (p.es. turisti, beneficiari di
cure, persone che effettuano viaggi d'affari ecc.).
Cittadini degli Stati della vecchia UE e dell'AELS nonché di Cipro e Malta Per prestazioni di servizi sotto forma di attività indipendente o come lavoratori distaccati, per un periodo inferiore a 90 giorni ogni anno, non occorre alcun'autorizzazione. Vige però un obbligo di notifica. Ci si può annunciare online. È consentito inviare anche cittadini di Stati terzi se hanno lavorato per almeno un anno in Europa.
Procedura di notificadelle persone
Per prestazioni di servizi, per un periodo superiore a 90 giorni ogni anno valgono le stesse disposizioni applicabili alle prestazioni fornite da Stati terzi. Cittadini degli Stati entrati a far parte dell'UE nel 2004 (tranne Cipro e Malta) Nei quattro rami economici cosiddetti speciali, ovvero:
$ l'edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia); $ la produzione vegetale e l'orticoltura; $ la pulizia industriale e domestica; $ la sorveglianza e la sicurezza,
valgono disposizioni transitorie speciali probabilmente ancora fino al 2011. Inoltre i fornitori di servizi devono essere in possesso sin dal primo giorno di lavoro di un permesso di sog-giorno di breve durata CE/AELS. Il rilascio di tale permesso è sottoposto alle stesse con-dizioni valide per gli Stati terzi. Per le prestazioni di servizi fornite nei settori cosiddetti generali non vi sono disposizioni transitorie e si applicano le norme usuali valide per i cittadini dell'UE/AELS. Cittadini di Stati terzi (compresi Romania e Bulgari) Coloro che esercitano un'attività indipendente o sono distaccati da una ditta, devono chie-dere un permesso se nel corso di un anno lavorano per più di otto giorni in Svizzera.
Attività indipendente
Cittadini dell'UE/AELS (tranne Bulgaria e Romania) Queste persone sono autorizzate a esercitare un'attività indipendente in Svizzera. A tal fine devono notificare il loro arrivo presso il Comune di residenza e richiedere un permes-so di soggiorno in qualità di indipendenti. Se sono in grado di fornire la prova dell'esercizio effettivo di un'attività indipendente che consente di provvedere al proprio sostentamento, sarà loro rilasciato un permesso di cinque anni.
Per ottenere il permesso occorre presentare i documenti seguenti:
$ prova dell'effettiva creazione della società (p. es. iscrizione nel registro di commer-
$ prova di un domicilio professionale in Svizzera (p. es. contratto d'affitto di locali
$ prova dell'affiliazione all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) o all'Istituto na-
zionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (SUVA);
$ prova di un reddito regolare che escluda il rischio di dipendere dall'aiuto sociale; $ dati contabili (bilancio intermedio ecc.); $ piano finanziario.
Gli indipendenti che non siano più in grado di provvedere al proprio sostentamento e han-no dovuto ricorrere all'aiuto sociale, perdono il loro permesso di soggiorno. Altri Stati (cosiddetti Stati terzi) È estremamente raro che cittadini di Stati terzi ottengano un permesso per esercitare u-n'attività lucrativa indipendente. In linea di principio, infatti, solo i titolari di un permesso di domicilio (permesso C) sono abilitati a esercitare una tale attività. Le domande di cittadini di Stati terzi titolari del permesso B o che presentano una prima domanda di dimora in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, sono esaminate caso per caso e sono occasionalmente approvate. La competenza in ma-teria incombe alle autorità cantonali (uffici dello stato civile):
Autorità cantonali di polizia degli stranieri: >L'UFM >Indirizzi suddivisi
Autorità can >Elenco delle autorità
Pensionati
Cittadini dell'UE/AELS Il permesso di dimora presuppone la dimostrazione di disporre di mezzi finanziari sufficien-ti per non dover ricorrere alle prestazioni sociali svizzere durante il soggiorno. È inoltre obbligatorio stipulare un'assicurazione malattia e contro gli infortuni a copertura dei rischi. Il primo permesso di dimora è valido cinque anni. Esso viene prorogato automaticamente di altri cinque anni se sono sempre adempite le condizioni sopra descritte. Cittadini di Stati terzi Chi ha più di 55 anni, intrattiene legami stretti con la Svizzera (p.es. frequenti soggiorni anteriori, presenza di parenti ecc.), non esercita più un'attività lucrativa (né in Svizzera né all'estero), trasferisce il centro dei propri interessi in Svizzera e dispone di mezzi finanziari sufficienti può richiedere un permesso di soggiorno. Il fatto di possedere immobili in Sviz-zera non basta invece a giustificare il rilascio del permesso di dimora.
Permesso di lavoro
In Svizzera, l'ammissione di manodopera straniera è retta da un sistema binario. Si distin-gue tra cittadini di Stati dell'UE/AELS e cittadini di Stati terzi. Le prescrizioni relative al permesso di lavoro divergono infatti considerevolmente per questi due gruppi di persone.
Cittadini dell'UE/AELS (tranne Bulgaria e Romania) I lavoratori provenienti dagli Stati della vecchia UE e dell'AELS compresi Cipro e Malta beneficiano della libera circolazione completa. Essi possono soggiornare in Svizzera per tre mesi senza permesso ed esercitarvi un'attività lucrativa. È sufficiente annunciarsi. Se l'attività lucrativa dura più di tre mesi, bisogna annunciarsi presso il Comune di domicilio e richiedere un permesso di soggiorno. I cittadini di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slo-venia, Slovacchia e Ungheria sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera dipendente se rispettano le seguenti condizioni specifiche:
$ priorità degli indigeni; $ controllo delle condizioni salariali e lavorative; $ contingenti separati di permessi di breve e lunga durata.
Inoltre occorre stipulare un'assicurazione malattia e contro gli infortuni a copertura dei ri-schi. Queste limitazioni all'ammissione resteranno in vigore fino al 30 aprile 2011 e si ap-plicano soltanto al rilascio del primo permesso. In seguito i cittadini di questi Stati potranno stabilirsi liberamente in Svizzera purché abbiano sottoscritto un contratto di lavoro. L'avvio di un'attività lucrativa indipendente non è sottoposta a disposizioni transitorie parti-colari.
Ufficio federale della migrazione: suddivisi
Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro: > L'UFM >Indirizzi
Altri Stati Per quanto concerne gli altri Stati, detti Stati terzi, sono ammessi esclusivamente i lavora-tori qualificati necessari per l'economia svizzera. Infatti un'offerta di lavoro non basta per ottenere un permesso di lavoro. Il datore di lavoro deve dapprima dimostrare di aver cercato invano di assumere un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato dell'UE/AELS per il posto in questione. Deve poi dimostrare che le qualifiche sono sufficienti e che sono adempite le condizioni salariali e lavorative. Infine, il numero di permessi è contingentato. Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. I cittadini dei 15 Stati membri della vecchia UE, dell'AELS, di Cipro e Malta richiedono individualmente il permesso. Per i cittadini dei nuo-vo Stati membri dell'UE e degli Stati terzi la richiesta dev'essere presentata dal datore di lavoro. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti auto-rità cantonali. Per i giovani professionisti provenienti da Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Filippine, Finlandia, Principato di Monaco, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria e Stati Uniti desiderosi di appro-fondire le loro conoscenze professionali e linguistiche nel nostro Paese, esistono speciali programmi per tirocinanti (v. capitolo "Tirocinanti").
Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro: > L'UFM >Indirizzi
Vivere in Svizzera
Notificazione dell'arrivo
Cittadini dell'UE/AELS Chi ha l'intenzione di soggiornare in Svizzera senza stabilirvi il domicilio e senza esercitar-vi un'attività lucrativa, può soffermarsi per tre mesi al massimo senza notificare la presen-za alle autorità competenti. Chi invece vuole stabilire il proprio domicilio in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi e/o esercita un'attività lucrativa nel nostro Paese deve notifi-care il proprio arrivo presso il Comune di domicilio entro otto giorni. In ogni caso bisogna annunciarsi prima di iniziare l'attività lucrativa. Cittadini di Stati terzi A decorrere dal momento in cui varcano il confine allo scopo di stabilirsi in Svizzera, i cit-tadini di Stati terzi hanno in linea di principio otto giorni di tempo per notificare il loro arrivo presso il Comune in cui risiedono. Il Comune trasmette poi i documenti alle competenti autorità cantonali, che trattano la domanda e rilasciano il permesso di soggiorno. Occorre presentare i documenti seguenti:
$ documento di legittimazione valido (compresi quelli dei familiari del richiedente); $ certificato dell'assicurazione malattie (prova dell'affiliazione a una cassa malati ri-
$ foto formato passaporto (compresa quella dei familiari giunti in Svizzera); $ documenti di stato civile (libretto di famiglia, atto di matrimonio, atto di nascita dei
figli minorenni, ecc.);
$ contratto di lavoro/attestato d'immatricolazione all'università.
Alloggio
Nei grandi agglomerati urbani (in particolare Zurigo e Ginevra) può rivelarsi difficile trovare un alloggio conveniente. Si raccomanda di consultare i siti web specializzati nella ricerca di un alloggio oppure di contattare le agenzie immobiliari attive nella regione in cui s'intende soggiornare.
Agenzie immobiliari in
È inoltre consigliabile consultare le inserzioni pubblicate nei giornali e nei fogli ufficiali. La maggior parte dei quotidiani svizzeri pubblicano regolarmente inserzioni concernenti allog-gi. Si può anche contattare il Comune in cui s'intende soggiornare. La maggior parte dei Comuni tengono un elenco aggiornato degli alloggi vacanti sul loro territorio.
I giornali in Svizzera: e
I Comuni svizzeri:
Prezzo medio delle pigioni per diversi tipi d'appartamento (al mese, in franchi svizzeri): 1 stanza
668.-- 907.-- 1100.-- 1319.-- 1658.--
I prezzi indicativi summenzionati non comprendono le spese di riscaldamento e le altre spese. Inoltre, le pigioni possono variare fortemente a seconda che un appartamento sia situato nel centro città oppure in piena campagna. Condizioni d'affitto Prima di stabilirsi in un alloggio occorre firmare un contratto d'affitto che può essere di du-rata determinata o indeterminata. Nel secondo caso, il contratto è tacitamente rinnovato fino alla notifica di disdetta di una delle due parti. Nella maggior parte dei casi bisogna versare su un conto bancario bloccato un deposito di garanzia equivalente, in genere, a due o tre pigioni mensili. L'importo e i relativi interessi saranno rimborsati al momento di lasciare l'appartamento, purché non vi siano controver-sie irrisolte con il locatore insorte al momento del sopralluogo per la consegna. Certi pro-prietari o agenzie esigono inoltre una cauzione per garantire il pagamento delle pigioni da parte di un terzo qualora l'inquilino venga a trovarsi in difficoltà finanziarie. Per disdire il contratto d'affitto valgono, in linea di principio, i termini di preavviso indicati nel contratto. A determinate condizioni è tuttavia possibile disdire il contratto anzitempo a patto di aver trovato un subentrante che riprende l'alloggio in affitto. Al momento di restituire le chiavi dell'appartamento avviene un sopralluogo circostanziato in presenza del proprietario o del suo rappresentante. Se sono constatati danni, il proprie-tario può trattenere una parte o la totalità del deposito di garanzia. Se durante la durata del contratto o al momento della disdetta si verificasse un conflitto tra le due parti, si raccomanda di rivolgersi all'Associazione svizzera degli inquilini (ASI) che, dietro una piccola partecipazione finanziaria, può essere di grande aiuto.
Opuscolo locazione UFblicazioni
Associazione Svizzera Inquilini:
Acquisto di immobili I cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS domiciliati in Svizzera godono in linea di princi-pio dei medesimi diritti in materia d'acquisto di immobili riservati ai cittadini svizzeri. Ciò vale per l'acquisto di locali commerciali per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e per l'acquisto di una residenza secondaria in prossimità del luogo di lavoro da parte di un fron-taliero. Per informazioni più circostanziate si prega di consultare l'apposito promemoria.
Promem >Temi >Economia
Acquisti
A seconda della regione, lo shopping prende colorazioni diverse. In campagna e nei vil-laggi si trovano piccole filiali di grandi supermercati che propongono un vasto assortimento di prodotti di consumo corrente. Questi negozietti sono perlopiù chiusi durante la pausa di mezzogiorno nonché il mercoledì pomeriggio. Il sabato chiudono alle 16.00 e restano chiusi la domenica. Nelle grandi agglomerazioni l'offerta è più ampia e variegata. Anche la regolamentazione degli orari d'apertura è più flessibile. Sovente i negozi restano aperti anche sul mezzogior-no e rimangono aperti più a lungo il giovedì sera (in genere fino alle 21.00). Si parla tradi-zionalmente di "apertura serale". I negozi situati nelle stazioni ferroviarie possono restare aperti fino alle 20.00 o alle 22.00. Alcuni negozi beneficiano addirittura di deroghe che
consentono loro l'apertura domenicale. È in crescita anche l'offerta di possibilità di effet-tuare i propri acquisti online (internet). Ricordiamo che la moneta ufficiale svizzera è il franco svizzero e non l'euro.
Licenza di condurre
Per i primi 12 mesi di soggiorno in Svizzera si può guidare senza formalità i veicoli corri-spondenti alle categorie iscritte sulla licenza di condurre del Paese d'origine. L'unica con-dizione da rispettare è l'età minima richiesta (18 anni per motociclette, automobili e veicoli pesanti; 21 anni per i torpedoni). In seguito bisogna chiedere la sostituzione della licenza di condurre con una licenza di condurre svizzera (gli autisti professionisti lo devono fare sin dall'inizio). La sostituzione della licenza di condurre è effettuato presso l'ufficio della circolazione del Cantone di domicilio. Per i cittadini dell'UE/AELS nonché di Australia, Nuova Zelanda, Ca-nada, Stati Uniti, Sudafrica, Corea del Sud e Taiwan, si tratta di una semplice formalità amministrativa. I cittadini dei suddetti Paesi sono inoltre esonerati dalla corsa di controllo solitamente richiesta in questa situazione (deroga: autisti professionisti). Per sostituire la licenza di condurre bisogna presentare i documenti seguenti:
$ domanda di sostituzione della licenza di condurre debitamente completata e firma-
$ documento di legittimazione (passaporto o carta d'identità); $ permesso di soggiorno o di domicilio; $ versione originale della licenza di condurre del Paese d'origine; $ una o più fotografie recenti.
Attenzione: a chi non svolge con successo la corsa di controllo viene ritirata la licenza di condurre oppure la licenza di condurre straniera è dichiarata priva di validità per la Svizze-ra. Per l'utilizzo di veicoli commerciali stranieri vigono disposizioni particolari. Siccome certi uffici richiedono anche altri documenti (p.es. certificato di un ottico), racco-manda di informarsi anticipatamente presso l'ufficio della circolazione competente del Cantone di domicilio.
Uffici della circolazione:
Educazione e scuole
Livello primario e secondario La scuola dell'obbligo si estende sull'arco di 8-9 anni a seconda del Cantone e comprende il livello primario e il livello secondario I. Nelle scuole pubbliche l'insegnamento è gratuito. Il livello secondario I serve per trasmettere una formazione e una cultura generale nonché a preparare gli allievi per una scuola professionale o al passaggio alle scuole superiori. La maggior parte dei Cantoni offrono un 10° anno scolastico o formazioni transitorie che tra-smettono conoscenze professionali di base. Il livello secondario II comprende le scuole professionali, le scuole specializzate e i licei. Si estende sull'arco di 3-4 anni e termina con il conseguimento di un diploma, di un certificato federale di capacità (CFC) o della maturità federale.
Livello terziario La Svizzera possiede numerose scuole specializzate superiori e scuole universitarie pro-fessionali, diverse istituzioni universitarie, dieci università cantonali (Basilea, Berna, Fri-borgo, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano/Mendrisio, Neuchâtel, San Gallo e Zurigo) e due politecnici federali (Losanna e Zurigo).
Sistema educativo:
Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca:
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnol
Classi d'integrazione Per agevolare l'integrazione di bambini e giovani minori di 16 anni che immigrano in Sviz-zera e non parlano affatto o poco la lingua del luogo, numerosi Comuni hanno creato delle classi d'integrazione, d'inserimento o d'accoglienza. Lo scopo è di migliorare le conoscen-ze linguistiche di questi ragazzi, agevolando loro l'integrazione nella realtà quotidiana sviz-zera. In seguito i ragazzi sono integrati nelle classi cosiddette regolari. Ricerca di una scuola Per trovare una scuola o un istituto scolastico per i figli a livello prescolastico, primario o secondario I, bisogna rivolgersi al Comune di domicilio. Per le altre scuole (licei, universi-tà) è invece preferibile rivolgersi direttamente agli istituti in questione. In tale occasione occorre presentare il permesso di soggiorno e il certificato dell'assicurazione malattia.
I Comuni svizzeri: >Elenco delle autorità
Università e Scuole superiori:
Scuole private Le scuole private svizzere godono di una buona reputazione a livello internazionale per la loro tradizione, il loro know-how e la qualità del loro insegnamento. Tuttavia la qualità ha il suo prezzo, per cui si raccomanda a chi intende iscrivere i figli a una scuola privata cosid-detta internazionale (p.es. la Scuola italiana, francese, tedesca, inglese ecc.) di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica del Paese d'origine.
Federazione svizzera delle scuole
Vita privata
Media La Svizzera è caratterizzata da una grande varietà mediatica. I programmi radiotelevisivi sono diffusi in italiano, francese e tedesco. La ricezione sottostà al pagamento di un cano-ne. Grazie a satelliti o cavi privati si ha accesso a una vasta gamma di programmi stranieri (abbonamento). Le maggiori stazioni ferroviarie e i chioschi vendono inoltre numerosi giornali internazionali.
Radio/TV via satellite:
I giornali in Svizzera: e
Nascita In Svizzera, la nascita di un bambino dev'essere notificata all'ufficio dello stato civile com-petente per il luogo di domicilio nei tre giorni che seguono il parto. Se il bambino nasce in un ospedale o in un altro stabilimento medico, la direzione s'incarica della notifica scritta
della nascita. Se il bambino nasce altrove, il padre, la levatrice o un'altra persona che ha assistito al parto notifica la nascita oralmente. Le donne incinte e le mamme godono di una speciale protezione da parte della legislazio-ne svizzera (v. capitoli "Condizioni lavorative" e "Assicurazione di maternità").
Pratiche amministrative legate alla n
Matrimonio La Costituzione federale svizzera garantisce il diritto al matrimonio e alla famiglia. I matri-moni conclusi nel Paese d'origine sono riconosciuti in Svizzera. Chi desidera sposarsi in Svizzera deve sbrigare una serie di pratiche descritte qui di seguito. In Svizzera, la registrazione delle persone nonché la preparazione e la celebrazione dei matrimoni competono esclusivamente agli uffici dello stato civile, distribuiti in circa 1750 circoli comprendenti ciascuno uno o più Comuni. Gli uffici dello stato civile soggiacciono a un'autorità cantonale di vigilanza che effettua regolari ispezioni e decide in caso di ricorso. La trascrizione di eventi di stato civile intervenuti all'estero avviene per ordine dell'autorità cantonale, cui compete anche il rilascio dell'autorizzazione per la celebrazione dei matri-moni di stranieri non domiciliati in Svizzera. Concretamente, la prima cosa da fare è presentare una domanda di matrimonio presso l'ufficio dello stato civile del Comune domicilio, corredata del certificato di domicilio (carta di soggiorno) e dei documenti che attestano la nascita, il nome, la filiazione, lo stato civile e la cittadinanza. Se uno dei due partner è titolare del permesso di domicilio in Svizzera (permesso C), l'altro ha diritto, dopo il matrimonio, al permesso di dimora (permesso B). Se uno dei due partner è titolare del permesso B, anche l'altro potrà ottenere tale permesso, a determina-te condizioni, nel quadro del ricongiungimento familiare. Prima del matrimonio bisogna inoltre decidere se sottoporre il cognome al diritto del Paese d'origine o al diritto svizzero. Le coppie omosessuali beneficiano di uno statuto giuridico valevole per l'intero Paese. L'unione domestica registrata conferisce una protezione nonché diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio, tranne il diritto di adottare e di ricorrere alla procreazione assistita. Ulteriori informazioni sul matrimonio, i regimi matrimoniali, il diritto di successione e il di-vorzio sono contenute nel pertinente opuscolo dal Dipartimento federale di giustizia e poli-zia.
Matrimonio: >Privati >Vita privata>Stato civile
Opuscolo UFG: >Temi >Società >Stato civile
Salute In Svizzera ci sono quasi altrettanti sistemi sanitari che Cantoni. In generale, la Confede-razione emana leggi generali di cui affida l'esecuzione ai Cantoni e ai Comuni. Le cure mediche ambulatorie sono perlopiù impartite da medici che esercitano nel proprio studi nonché dai servizi ambulatori degli ospedali pubblici o di cliniche private. Il paziente può, in linea di principio, scegliere liberamente il proprio medico e rivolgersi allo specialista che preferisce.
I Cantoni e i Comuni offrono un servizio medico scolastico che svolge regolarmente esami di controllo presso le scuole pubbliche, sorvegliando lo stato immunitario degli allievi e pro-cedendo a vaccinazioni ecc. Le cure dentarie sono impartite innanzitutto da dentisti che esercitano nel proprio studio nonché da cliniche dentarie pubbliche. L'assicurazione obbligatoria di base (cfr. capitolo relativo all'assicurazione malattia) rimborsa unicamente le spese legate a determinate mi-sure precipuamente chirurgiche. I servizi medici scolastici esaminano ripetutamente la sa-lute dentaria degli allievi della scuola dell'obbligo e propongono le misure necessarie. Di regola le spese sono a carico dei pazienti. Da qualche anno le cure a domicilio vanno viepiù sviluppandosi. L'assicurazione di base copre in parte le cure e l'aiuto domiciliari. Tali prestazioni sono messe a disposizione dai Comuni, i quali le delegano sovente a organismi privati. Circa un terzo dei medicinali autorizzati alla vendita figurano sull'elenco dei medicinali speciali che possono essere ottenuti unicamente su ricetta medica e sono rimborsati dal-l'assicurazione obbligatoria di base (tranne una franchigia del 10 %). I medicinali che non figurano su tale elenco sono a carico del paziente o di un'eventuale assicurazione com-plementare e possono essere ottenuti in tutte le farmacie del Paese. Per quel che concerne le spese, va detto che il sistema sanitario svizzero è caro. Le cure sono di qualità superiore rispetto ad altri Paesi; resta il fatto che le spese per la salute in Svizzera sono le più alte del mondo dopo gli Stati Uniti (cfr. inchiesta dell'OCSE). Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo "Assicurazione malattia".
Assicurazione malattia in Svlute e affari
Società e cultura Una delle principali caratteristiche, certamente unica, della vita culturale svizzera è la coe-sistenza di quattro lingue nazionali, ovvero il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio, che godono tutte dei medesimi diritti. Con ciò la Svizzera vive una situazione del tutto inu-suale in quanto tre delle sue lingue nazionali sono anche tre delle principali lingue europee e nessuna delle sue lingue nazionali le è propria, tranne il romancio che però è parlato solo dallo 0,6 per cento della popolazione. Le diverse comunità linguistiche hanno vincoli culturali con i loro vicini, ovvero l'Italia per la Svizzera di lingua italiana, la Francia per la Svizzera romanda e la Germania e l'Austria per la Svizzera tedesca. Tali contatti allargano l'orizzonte intellettuale e culturale della Svizzera e sono fonte d'ispirazione per la creatività svizzera. Questa varietà linguistica è ulteriormente accentuata dal fatto che ciascun Cantone possiede un dialetto proprio. Si può quindi senz'altro affermare che non esiste una vera e propria "cultura svizzera" uni-ca e omogenea, bensì un conglomerato di culture diverse chiamate a una vera e propria coabitazione. Le grandi città svizzere costituiscono innegabilmente i poli culturali del Pae-se. È tuttavia assai marcato anche il carattere locale della cultura svizzera, come testimo-niano i circa 900 musei e 150 teatri permanenti. In Svizzera la pratica dello sport è assai popolare e le infrastrutture sportive a disposizione della popolazione sono eccellenti e ripartite sull'intero territorio del Paese. Chiunque può pertanto soddisfare la propria esigenza di esercizio fisico in una delle numerose associa-zioni sportive svizzere.
Chi vuole conoscere più da vicino la scena culturale della propria regione o del Comune in cui vive, può consultare la stampa locale oppure navigare in internet alla ricerca delle nu-merose agende culturali.
Costo della vita
Il costo della vita in Svizzera è tra i più elevati al mondo. Per farsi un'idea dei prezzi locali (generi alimentari, prodotti igienici, alloggio, trasporti pubblici ecc.), la cosa migliore da fare è recarsi sul posto. Le inserzioni nella stampa locale forniscono parimenti una panoramica attendibile. Rinviamo alla pubblicazione dell'UBS "Prezzi e stipendi" che presenta un raf-fronto del potere d'acquisto e degli stipendi in tutto il mondo.
In Svizzera, l'imposta sul reddito è riscossa dalla Confederazione (imposta federale diret-ta) nonché dai Cantoni e dai Comuni (imposta cantonale e comunale). Gli oneri fiscali dei 26 Cantoni variano in funzione della legislazione fiscale di ciascun Cantone. Una volta compilata la dichiarazione d'imposte, la tabella dei contributi fiscali è stabilita in funzione del reddito e del patrimonio, il che determina poi l'importo delle imposte da versare. I lavoratori stranieri non titolari del permesso C che hanno il loro domicilio fiscale o che dimorano in Svizzera soggiacciono all'imposta alla fonte (dedotta direttamente dal salario). La Svizzera ha concluso accordi sulla doppia imposizione fiscale con numerosi Paesi.
Il sistema fiscale: ntazione >Pubblicazioni
Accordi sulla doppia imposizione:
Calcolatore d'imposta: >Servizi
La cittadinanza svizzera si acquista per filiazione, adozione o naturalizzazione. Gli stranieri sono naturalizzati solo dopo una lunga procedura. In generale, uno straniero che gode di buona reputazione, è ben integrato nella comunità e al corrente degli usi e costumi svizze-ri, deve aver dimorato per 12 anni in Svizzera prima di poter richiedere la naturalizzazione. Gli anni passati in Svizzera tra i 10 e i 20 anni d'età contano doppio. Per maggiori informa-zioni ci si può rivolgere al Comune di domicilio oppure all'autorità cantonale preposta alla naturalizzazione. Possono beneficiare della naturalizzazione agevolata il coniuge straniero di un cittadino svizzero e i figli stranieri con un genitore svizzero. La naturalizzazione agevolata è di e-sclusiva competenza della Confederazione.
Lavorare in Svizzera
Economia
Nonostante la sua superficie limitata e l'assenza di materie prime, la Svizzera conosce successi economici notevoli nei settori dell'industria e delle finanze. Diverse multinazionali hanno la loro sede in Svizzera a motivo delle condizioni economiche e politiche favorevoli. Il Paese resta tuttavia ampiamente tributario dell'importazione di materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, energia e derrate alimentari. L'agricoltura è essenzialmente orientata verso l'allevamento e la produzione lattiera. Essa consegue tuttavia notevoli successi in altri settori quali la coltura dei cereali, la viticoltura e la frutticoltura. La Svizzera è parimenti presente nel commercio internazionale grazie all'allevamento e alla produzione casearia. Oltre a grandi aziende agricole esistono anche numerose tenute di piccola o piccolissima taglia. Le condizioni di produzione sfavorevoli rendono difficoltoso il lavoro di numerosi contadini. D'altronde, il mondo agricolo svizzero in generale è viepiù confrontato con il mercato internazionale. L'industria si distingue grazie a prodotti di alta qualità. Le piccole e medie imprese sono il settore più importante. Una parte ragguardevole dei prodotti industriali è esportata. Tra i principali rami industriali e artigianali vi sono l'industria di trasformazione di metalli, le co-struzioni meccaniche, la costruzione di apparecchi, l'industria orologiera, chimica, alimen-tare, l'industria dei prodotti di lusso e l'industria delle costruzioni. I rami maggiormente rap-presentativi dell'industria della costruzione di macchine e di apparecchi sono la costruzio-ne di apparecchi elettrici, di macchine tessili, d'installazioni per la produzione di energia, di locomotive e ascensori, come pure altri strumenti di precisione. Sempre più imprese si occupano di nuove tecnologie (tra cui l'ambiente e la nanotecnologia). Il settore dei servizi è altamente sviluppato. Le banche e le assicurazioni sono molto diffu-se e radicate e offrono i loro servizi nel mondo intero. Il sistema bancario è molto sviluppa-to. Occorre infine citare il turismo, che occupa pure un posto importante. La diversità dei siti, le numerose occasioni di praticare dello sport e una buona infrastruttura gastronomica fanno della Svizzera un luogo di villeggiatura e di viaggi assai apprezzato. Principali dati economici
PIL (in mia. di franchi)
Reddito pro capite (franchi)
Tasso di crescita del PIL (%)
Tasso d'inflazione (%)
Tasso di disoccupazione (%)
Bilancio dei pagamenti (in % del PIL)
La Svizzera è fortemente integrata nel commercio internazionale, a tal punto che attual-mente, circa un franco su due è guadagnato all'estero. I principali partner commerciali del-la Svizzera sono i Paesi dell'UE e dell'AELS, gli Stati Uniti d'America, il Giappone e la Ci-na. Nella zona del Pacifico si stanno sviluppando nuovi mercati. Nel 2007, la Svizzera ha esportato merce per 197,3 miliardi di franchi; il valore della merce importata ammonta a 183,4 miliardi, il che costituisce un eccedenza della bilancia commerciale di 13,9 miliardi di franchi. Nel marzo 2008, il rincaro annuo rappresentava il 2,7 %.
Commercio esterno: >Temi
Mercato del lavoro
Disoccupazione La Svizzera ha un tasso di disoccupazione assai basso rispetto ai Paesi che la circonda-no. Nel marzo 2008, esso era del 2,6 per cento, il che equivale a 103 777 persone regi-strate come disoccupate. Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo "Assicurazione contro la disoccupazione". Ammissione sul mercato del lavoro L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), in vigore dal 1° giugno 2002, ac-corda la priorità alla manodopera proveniente dall'UE/AELS. Ne consegue una politica d'ammissione restrittiva nei confronti della manodopera di Paesi non membri del-l'UE/AELS, limitata ai lavoratori qualificati e specializzati (v. capitolo "Entrata e dimora").
Servizi di collocamento statali A livello svizzero: la Segreteria di Stato dell'economia (seco) è l'organo ufficiale di collo-camento su scala nazionale. Esso gestisce una fitta rete di Uffici regionali di collocamento (URC), che sono i centri specializzati nell'ambito del mercato del lavoro, del collocamento e della disoccupazione. Questi uffici cantonali sono ripartiti in tutta Svizzera e generalmen-te chi cerca un impiego si rivolge a loro. Questo sito Internet consente di consultare i posti vacanti in diversi Cantoni:
Uffici regionali di collocamento URC:
Il portale web EURES (European Employment Services) è un'offerta delle autorità del mercato del lavoro dell'UE volta a incoraggiare la mobilità dei lavoratori nello Spazio eco-nomico europeo. Anche la Svizzera partecipa a tale offerta. Le tre prestazioni di base so-no: • il collocamento: tutte le pubbliche amministrazioni dell'impiego in Europa si servono di
EURES per diffondere le loro offerte d'impiego. Il portale dell'impiego è aggiornato quo-tidianamente. La banca dati "CV search" offre peraltro la possibilità di pubblicare online il proprio CV e di manifestare in tal modo la propria volontà di trovare un impiego;
• la consulenza: ogni Paese dispone di consulenti EURES formati ad hoc. Si tratta di
specialisti del mercato del lavoro su scala nazionale e transfrontaliera. I cittadini del-l'UE/AELS in cerca di impiego si rivolgono in primo luogo ai consulenti EURES compe-tenti per il loro luogo di domicilio;
• l'informazione: il capitolo "Vivere e lavorare" contiene numerose informazioni interes-
santi sulla Svizzera e anche sull'evoluzione attuale del mercato del lavoro.
Servizi di collocamento privati In Svizzera il collocamento privato soggiace ad autorizzazione. Nell'elenco qui di seguito figurano tutte le imprese di collocamento autorizzate:
Elenco delle imprese di collocament
Ricerca di un impiego
Le relazioni personali giocano spesso un ruolo importante nel quadro della ricerca di un impiego. È quindi opportuno cercare di approfittare dei contatti privati e professionali (ami-ci, conoscenti, parenti, come pure clienti, fornitori del datore di lavoro ecc.). La maggior parte dei giornali svizzeri contengono una rubrica dedicata all'impiego (una o due volte la settimana). I principali inserti con le offerte di lavoro sono: "Stellefant" (Basler Zeitung ), "Stellenmarkt" (Bund e Berner Zeitung), "24 Emplois" (24 heures a Losanna), "Pages emploi (Le Temps a Ginevra), "Stellen-Anzeiger" e "Alpha" (Tages-Anzeiger e SonntagsZeitung a Zurigo) nonché "NZZexecutive" (Neue Zürcher Zeitung). Tutti i quoti-diani ticinesi contengono parimenti una rubrica dedicata alle offerte di lavoro.
I servizi online pubblicano in internet queste e altre rubriche dedicate all'impiego. Conten-gono le offerte ordinate per settori (p.es. gastronomia, salute, informatica ecc.)
Numerose imprese pubblicano le loro offerte d'impiego sul proprio sito internet. Le grandi aziende offrono inoltre la possibilità di presentare candidature spontanee. Non appena si libera un posto corrispondente ai profili, i responsabile delle risorse umane contatteranno coloro che hanno inviato candidature spontanee. Anche le camere di commercio svizzere possono essere utili.
Camere di commercio e dell'industria:
Candidatura
In Svizzera, un fasciolo di candidatura completo comprende in genere una lettera di moti-vazione, un curriculum vitae (ev. con foto) e e una copia dei diplomi e dei certificati di lavo-ro. Tutti i documenti devono essere redatti in una delle lingue nazionali (italiano, francese o tedesco). Le multinazionali accettano anche candidature in inglese. Per conferire mag-gior valore alla candidatura si raccomanda di curare particolarmente la presentazione dei documenti. Lettera di motivazione Lo scopo è di persuadere il destinatario sull'idoneità della propria candidatura per il posto a concorso. Occorre pertanto giustificare il proprio interesse in maniera per quanto possi-bile breve e precisa con argomenti convincenti e pertinenti e aggiungendo osservazioni sulla propria persona. Non bisogna esitare a porre l'accento sulle proprie qualità e a for-mulare le aspettative nei confronti del posto. Si raccomanda di non scrivere più di una pagina A4 dattiloscritta (la lettera di motivazione dovrebbe essere manoscritta solo se il datore di lavoro lo richiede esplicitamente). È im-portante evitare gli errori di ortografia e grammatica.
Curriculum vitae Il curriculum vitae va redatto in modo semplice, conciso e preciso e non dovrebbe supera-re due pagine A4, preferibilmente in forma tabellare. Deve contenere segnatamente gli elementi seguenti:
$ cognome e nome, indirizzo, numero telefonico, età, cittadinanza; $ Iter professionale e stage svolti in corso di formazione; $ formazione (scuole, studi, professione imparata); $ conoscenze linguistiche, conoscenze in informatica, competenze speciali; $ interessi e hobby; $ referenze.
Colloquio di presentazione Un colloquio ben preparato è già per metà riuscito! È indispensabile prepararsi in maniera approfondita e minuziosa. Bisogna essere in grado di presentare il proprio curriculum, in-formarsi sull'impresa in modo da poter rispondere alle domande che l'interlocutore non mancherà di porre in proposito. Si raccomanda inoltre di prepararsi per le tradizionali do-mande sui punti forti e deboli e sulle richieste salariali (le associazioni economiche forni-scono informazioni sui salari usuali). È opportuno riflettere anche sulla propria situazione personale (p. es. sulla disponibilità a cambiare domicilio).
Come presentare una buona candidatura:
Associazione svizzera per l'orientamento scolastico e professionale (ASOSP), Casella postale 1172, 8032 Zurigo
+41 (0)44 266 11 11, Fax +41 (0)44 266 11 00
Il servizio di consulenza dell'UFM Se la ricerca di un impiego risulta infruttuosa, ci si può rivolgere all'UFM che fornisce assi-stenza:
$ con consigli in funzione della situazione personale; $ mettendo le persone in contatto con il servizio di collocamento competente; $ informando sugli indirizzi di potenziali datori di lavoro; $ informando sugli indirizzi di altre istituzioni (camere di commercio, associazioni e-
conomiche, sindacati ecc.).
Il servizio di consulenza fornisce indirizzi d'imprese solo a determinate persone, ad esem-pio ai titolari di diplomi riconosciuti, a persone con un'esperienza professionale pluriennale, con buone conoscenze dell'italiano, del francese o del tedesco. Per una consulenza occor-re il CV e una lettera contenente le informazioni seguenti:
$ passi intrapresi per trovare un impiego; $ ambito, luogo e periodo in cui si desidera lavorare; $ conoscenze dell'italiano, del tedesco e del francese.
Riconoscimento dei diplomi
Stati membri dell'UE/AELS In Svizzera, i datori di lavoro attribuiscono grande importanza ai diplomi e ai certificati di lavoro. Per aiutare chi cerca un impiego, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha creato un centro d'informazione sui diplomi professionali. Tale
servizio di contatto fornisce le informazioni necessarie sulle professioni contemplate dal-l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e, se del caso, sull'autorità competente in materia d'autorizzazione.
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnol
+41 (0)31 322 28 26
Il riconoscimento dei diplomi non si applica alle professioni contemplate dall'ALC. Sono considerate regolamentate le professioni il cui esercizio dipende dal possesso di un diplo-ma, di un certificato o di un certificato di capacità professionale. Per le professioni non re-golamentate dalle autorità non occorrono diplomi riconosciuti. Per l'autorizzazione a esercitare una professione, ciascuno Stato membro dell'UE/AELS possiede un sistema di regolamentazione diverso da quello svizzero. Si raccomanda dun-que di assicurarsi che la professione che si desidera esercitare in Svizzera sia regolamen-tata nel nostro Paese. Il servizio di contatto summenzionato può fornire tutte le informa-zioni necessarie. Si può anche consultare l'opuscolo seguente.
Diplomi dell'UE in Svizzera:
Stati non membri dell'UE/AELS L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è l'autorità competente per la valutazione delle equipollenze con i titoli svizzeri in tutti gli ambiti della formazione professionale, comprese le scuole specializzate superiori. Per la formazione degli insegnanti, i politecnici federali e le università si applicano le regole della Conferenza dei Rettori delle Università svizzere. Il promemoria E1 contiene informazioni sull'iter per il riconoscimento dei diplomi in Svizze-ra.
Riconoscimento dei diplomi stranieri: moria E1
Condizioni lavorative
Contratto di lavoro Con il contratto di lavoro il lavoratore si impegna a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. È considerato un contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si impegna a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale). Dal punto di vista della leg-ge, il contratto individuale di lavoro non è soggetto a regole formali particolari per essere valido. Esso può pertanto essere concluso anche oralmente. Da un punto di vista pratico si raccomanda tuttavia di concludere il contratto di lavoro per iscritto. La convenzione collettiva di lavoro (CCL) è una convenzione scritta tra uno o più datori di lavoro o i rappresentanti e le associazioni dei lavoratori (sindacati). Contiene disposizioni relative ai rapporti di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore, nonché disposizioni desti-nate alle parti contraenti della CCL. Una CCL si applica qualora lavoratore e datore di la-voro fanno parte di un'associazione o di un sindacato firmatari della CCL oppure qualora l'applicabilità sia stata altrimenti convenuta.
Il contratto normale di lavoro, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non è un con-tratto bensì una decisione emanata dalla competente autorità. Il contratto normale di lavo-ro contiene clausole sulla conclusione, l'oggetto e la fine di diversi tipi di contratto di lavo-ro. A livello federale esistono il contratto normale di lavoro per medici assistenti e, su scala cantonale, i contratti normali di lavoro per operai agricoli e personale domestico. Le disposizioni di un contratto normale di lavoro sono applicabili unicamente se non è sta-to disposto diversamente in un contratto individuale di lavoro. • Durata: in Svizzera vi sono due tipi di contratto di lavoro, ovvero il contratto di durata
determinata (CDD) e il contratto di durata indeterminata (CDI). La durata del primo è limitata nel tempo e stabilita dalle parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore), men-tre la durata del secondo non è limitata nel tempo.
• Periodo di prova: è una fase della durata massima di tre mesi durante la quale ambo le
parti "si mettono alla prova". Il periodo di prova soggiace a tutte le disposizioni del dirit-to del lavoro.
• Il contratto di lavoro di durata determinata termina allo scadere del periodo convenuto,
senza che sia necessario disdirlo. Se allo scadere del periodo convenuto il contratto di durata determinata è tacitamente rinnovato, è considerato un contratto di durata inde-terminata.
• Il contratto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti
purché siano rispettati la scadenza e i termini di disdetta. La parte che disdice il con-tratto deve motivare la sua decisione per iscritto se l'altra parte lo richiede. Datore di lavoro e lavoratore possono inoltre convenire in qualsiasi momento di porre fine ai loro rapporti di lavoro. Si parla allora di disdetta di comune accordo.
• Termine di disdetta: durante il periodo di prova, ciascuna parte contraente può disdire il
contratto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. Possono tuttavia essere previste disposizioni diverse mediante accordo scritto, contratto normale di la-voro o convenzione collettiva. Dopo il periodo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese con termine di disdetta di un mese durante il primo anno di ser-vizio, di due mesi dal secondo al nono anno di servizio e più tardi di tre mesi. Questi termini possono essere prorogati mediante accordo scritto, contratto normale di lavoro o convenzione collettiva.
• Protezione contro il licenziamento: la legge svizzera (CO, art. 336 segg.) prevede un
certo numero di situazioni tipiche in cui il motivo del licenziamento è considerato abusi-vo, ossia: $ licenziamento per motivi inerenti alla personalità (sesso, origine, cittadinanza, omo-
sessualità ecc.), purché tali motivi non presentino un legame con i rapporti di lavo-ro;
$ licenziamento a causa dell'esercizio di un diritto costituzionale (appartenenza a un
partito politico o a un gruppo religioso ecc);
$ licenziamento a causa dell'appartenenza a un'organizzazione di lavoratori (sindaca-
$ licenziamento nel quadro di un licenziamento collettivo qualora le rappresentanze
dei lavoratori o i lavoratori stessi non siano stati consultati.
Va rilevato che un licenziamento dichiarato abusivo da un tribunale, pur restando valido, dà diritto a un'indennità. Al termine del periodo di prova il lavoratore è inoltre protetto dal licenziamento mediante termini tesi a vietare per un determinato tempo al datore di lavoro di licenziare un lavorato-re reso involontariamente inabile al lavoro da una malattia, un infortunio, una gravidanza o una maternità.
Qui di seguito alcuni indirizzi utili sul tema:
Unione sindacale svizzera (USS):
Segreteria di Stato dell'economia (seco):
Durata del lavoro • Durata: la legge svizzera fissa la durata massima del lavoro a 45 ore settimanali per i
lavoratori occupati nelle imprese industriali nonché per il personale degli uffici, il perso-nale tecnico e gli altri impiegati, compreso il personale di vendita delle grandi imprese di commercio al dettaglio. Per gli altri lavoratori il limite è fissato a 50 ore.
• Ore supplementari: sono le ore che oltrepassano la durata convenuta del lavoro (ma
inferiore alla durata settimanale massima stabilita dalla legge sul lavoro). In generale devono essere rimunerate in ragione del 125 per cento o, previo accordo del lavorato-re, compensate con un periodo di tempo libero di durata uguale. Un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore può tuttavia prevedere una soluzione diversa.
• Particolarità: il lavoro temporaneo effettuato durante la notte, di domenica e durante i
giorni festivi è oggetto di una retribuzione speciale. Per il lavoro notturno regolare, la legge sul lavoro prevede una compensazione con un periodo di tempo libero maggiora-to del 10 per cento. Tale supplemento è obbligatorio dal 1° agosto 2003 per tutti i lavo-ratori e non è convertibile in denaro (salvo eccezioni dovute alla fine dei rapporti di la-voro).
Vacanze e congedi • Vacanze: il diritto alle vacanze è un diritto fondamentale (CO, art. 329) che il datore di
lavoro deve accordare a ogni lavoratore per ogni anno di servizio. La durata massima fissata dalla legge è di: $ cinque settimane per i lavoratori e i tirocinanti (apprendisti) fino a 20 anni d'età; $ quattro settimane per i lavoratori e i tirocinanti (apprendisti) di più di 20 anni d'età.
La durata massima può essere prorogata mediante accordi contrattuali. Le conven-zioni collettive di lavoro prevedono sovente vacanze più lunghe, soprattutto per i la-voratori che hanno raggiunto un certo numero di anni di servizio e/o una certa età.
• Congedo malattia: globalmente si può dire che la maggior parte dei datori di lavoro e-
sigono un certificato medico per ogni assenza di oltre tre giorni consecutivi per malat-tia. La legge precisa che il datore di lavoro è tenuto, per un certo periodo, a versare il salario ai lavoratori resi involontariamente inabili al lavoro per malattia. Durante il con-gedo malattia, il lavoratore è inoltre protetto contro la disdetta del contratto di lavoro. Il datore di lavoro non può infatti disdire il contratto di lavoro durante un'inabilità al lavoro totale o parziale dovuta a una malattia o a un infortunio non imputabile al lavoratore, e ciò per una durata di 30 giorni durante il primo anno di servizio, 90 dal secondo al quin-to anno di servizio e più tardi 180.
• Altri tipi di congedo: in Svizzera vi sono tutta una serie di congedi garantiti per legge o
dalle convenzioni collettive di lavoro, tesi a offrire ai lavoratori un contesto lavorativo più piacevole. Si pensi al congedo giovanile, che garantisce a tutti i lavoratori e tiroci-nanti (apprendisti) di meno di 30 anni attivi a titolo di volontariato a favore della gioven-tù cinque giorni di congedo supplementari all'anno. I datori di lavoro sono inoltre tenuti ad accordare ai lavoratori gli abituali giorni e ore di congedo, ad esempio in caso di matrimonio, nascita di un figlio, decesso di un parente prossimo o conoscente oppure cambiamento di domicilio.
• Congedo di maternità: dal 1° luglio 2005 le donne salariate o esercitanti un'attività lu-
crativa indipendente hanno diritto a un'indennità di maternità. Lo stesso vale per le donne attive nell'impresa del marito che percepiscono uno stipendio. Durante 14 setti-
mane dopo il parto è versato loro l'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa esercitata prima del parto, ma al massimo 172 franchi al giorno.
Stipendi e retribuzioni
Se il costo della vita in Svizzera è tra i più elevati al mondo, lo stesso vale per gli stipendi. Stando a uno studio comparativo svolto dall'UBS su scala internazionale, i poli economici svizzeri (Zurigo, Basilea e Ginevra) figurano infatti nel gruppo di testa delle città caratteriz-zate dagli stipendi lordi più elevati (in tutte le categorie professionali). Va inoltre rilevato che il livello degli stipendi varia fortemente a seconda del settore eco-nomico. In certi settori quali le finanze e le assicurazioni, gli stipendi sono nettamente au-mentati durante la ripresa economica. Da allora sono tuttavia stati nuovamente corretti verso il basso. Se si considera la media di tutti i settori economici, dall'inizio degli anni No-vanta gli stipendi reali sono tuttavia aumentati di pochissimo. La legge svizzera non prescrive uno stipendio minimo. In determinati settori, quali ad e-sempio la ristorazione e il settore alberghiero, è tuttavia fissato uno stipendio minimo nel quadro della CCL. Lo stipendio lordo, convenuto tra il datore di lavoro e il lavoratore al momento di conclude-re il contratto di lavoro, equivale allo stipendio prima delle deduzioni obbligatorie per l'assi-curazione vecchiaia e superstiti, l'assicurazione contro l'invalidità, l'assicurazione contro la disoccupazione e la previdenza per la vecchiaia (secondo pilastro). Lo stipendio netto è inferiore del 13-20 per cento (non sono comprese le imposte e l'assicurazione malattia). Grazie al calcolatore dello stipendio (qui di seguito) messo a punto dall'Unione sindacale svizzera (USS), è possibile calcolare approssimativamente lo stipendio in funzione delle qualifiche e del settore economico.
Deduzioni sociali
Se al momento di concludere il contratto di lavoro è convenuto un determinato stipendio, bisogna ricordare che si tratta dello stipendio lordo da cui sono dedotti i contributi sociali seguenti:
$ assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), assicurazione invalidità (AI) e indennità
per perdita di guadagno (IPG): 5,05 per cento dello stipendio (senza tetto massi-mo);
$ assicurazione contro la disoccupazione (AD): 1 per cento dello stipendio (tetto mas-
simo: CHF 106 800.--/annui);
$ previdenza professionale (LPP): ca. 7,5 per cento dello stipendio assicurato, in fun-
zione dell'età dell'assicurato e del tipo di assicurazione di previdenza;
$ assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP): tra lo 0,7 e il 3,4 per cen-
to dello stipendio (tetto massimo: CHF 106 800.--/annui), in funzione del settore.
Occorre inoltre segnalare che, tranne per l'assicurazione contro gli infortuni non professio-nali, il datore di lavoro versa un contributo uguale a quello del datore di lavoro per ogni assicurazione menzionata.
Attenzione: I premi obbligatori dell'assicurazione malattie non fanno invece parte delle de-duzioni sociali. Essi non dipendono infatti dallo stipendio bensì variano in funzione dell'as-sicuratore, del luogo di residenza e della forma di assicurazione scelta (v. capitolo "Sicu-rezza sociale").
Sicurezza sociale
Sistema sociale
Il sistema svizzero di sicurezza sociale è relativamente frammentato: ciascun settore ha le proprie particolarità. Ciò è una conseguenza del federalismo. Laddove la Confederazione non è competente per legiferare, lo sono i Cantoni. La sicurezza sociale svizzera copre i rischi legati:
$ alla malattia, agli infortuni e alla malattia professionale; $ alla vecchiaia e all'invalidità (assicurazione di base e previdenza professionale); $ alla disoccupazione.
Inoltre comprende:
$ gli assegni familiari; $ per la maternità, le prestazioni in natura accordate dall'assicurazione malattie e
quelle in denaro in base all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (or-dinamento IPG).
Ogni persona domiciliata in Svizzera stipulare un'assicurazione malattia entro tre mesi dalla nascita o dall'arrivo in Svizzera. L'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di ma-lattia è facoltativa, a meno che un pertinente obbligo risulti dal contratto individuale di lavo-ro o da una CCL. Le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera sono assicurate a tito-lo obbligatorio all'AVS/AI federale di base. Invece, solo i lavoratori dipendenti con uno sti-pendio superiore a un determinato importo sono assicurati presso la previdenza profes-sionale obbligatoria. Le donne che esercitano un'attività professionale (dipendente o indi-pendente) beneficiano di prestazioni in denaro in caso di maternità. L'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione contro la disoccupazione tutelano solo le persone che eserci-tano un'attività lucrativa dipendente. In materia di assegni familiari, l'ordinamento federale copre tutti i lavoratori agricoli dipendenti nonché gli agricoltori indipendenti il cui reddito non supera un determinato importo. Gli ordinamenti cantonali tutelano i lavoratori dipen-denti; determinati Cantoni tutelano anche gli indipendenti e/o le persone non attive. In generale, le assicurazioni sociali svizzere sono finanziate mediante i contributi versati dagli assicurati. Tali contributi sono calcolati in funzione dello stipendio, del reddito o del patrimonio. I datori di lavoro partecipano al finanziamento di tutti i settori tranne l'assicura-zione malattia. L'ente pubblico partecipa parimenti al finanziamento delle assicurazioni sociali, tranne l'assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale. L'assicura-zione malattia è finanziata grazie ai premi degli assicurati. Tali premi dipendono dall'assi-curatore e non dallo stipendio dell'assicurato; l'ente pubblico concede sussidi agli assicu-rati in condizioni economiche difficili. Le domande di prestazioni devono essere rivolte all'organo assicuratore competente: assi-curazione malattia, assicurazione contro gli infortuni, cassa di compensazione AVS, ufficio AI, istituto di previdenza.
Sicurezza sociale in Svizzera: >Temi >Compendio >Basi
Assicurazione malattia
L'assicurazione delle cure mediche è obbligatoria per ogni persona residente in Svizzera. L'assicurazione è personale; la persona (o un suo rappresentante) deve fare il necessario
presso l'assicuratore di sua scelta. Adulti e minorenni sono assicurati individualmente. O-gni assicurato versa un premio individuale che non dipende dal reddito ma varia in funzio-ne dell'assicuratore scelto, del luogo di residenza e della forma d'assicurazione scelta. L'assicurazione accorda delle prestazioni in caso di malattia, d'infortunio non coperto dal-l'assicurazione contro gli infortuni e di maternità. Sono prese in carico le cure mediche ambulatorie e ospedaliere nonché i prodotti farmaceutici prescritti dal medico. In linea di principio, le cure dentarie non sono coperte. L'assicurato può scegliere liberamente il forni-tore di prestazioni. Gli è chiesta una partecipazione alle spese limitata a un tetto massimo annuo. L'assicurazione d'indennità giornaliera è facoltativa. Un pertinente obbligo può risultare dal contratto individuale di lavoro o da una CCL; in tal caso l'assicurazione può essere conclu-sa sotto forma di contratto collettivo. Conformemente al diritto in materia di contratto di lavoro, il datore di lavoro deve continuare a versare lo stipendio per un determinato perio-do in caso di malattia del lavoratore: 3 settimane durante il primo anno di servizio e in se-guito un periodo più lungo che varia in funzione del Cantone. I tribunali cantonali hanno previsto pertinenti criteri (tavole scalari). Le CCL contengono sovente disposizioni più fa-vorevoli.
Assicurazione malattia: >Temi
Assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (AVS/AI)
Gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia. Il versamento può essere anticipato di uno o due anni (riduzione della rendita del 6,8 % per anno d'anticipo) o rimandato fino a cinque anni (maggiorazione della pensione del 5,2-31,5 % a seconda del numero di mesi/anni di lavo-ro oltre il limite d'età che dà diritto alla rendita). A determinate condizioni, i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ciascun figlio e/o a una rendita complementare per il coniuge. Il coniuge superstite ha diritto a una rendita di vedovanza se ha uno o più figli a carico al momento del decesso del coniuge. La vedova ha inoltre diritto a una rendita se al decesso del marito non ha figli ma ha già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. Il diritto alla rendita si estingue in caso di nuovo matrimonio, decesso o, per il vedo-vo, quando l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni. I figli del defunto hanno diritto a una rendita per orfani. Tale diritto si estingue al compimento dei 18 anni (25 anni se seguono una for-mazione) o al decesso dell'orfano. L'assicurato che diventa invalido in ragione di almeno il 40 per cento ha diritto, sin dall'età di 18 anni, a una rendita d'invalidità calcolata in funzione del tasso d'invalidità. I beneficiari hanno diritto a una rendita per ogni figlio che in caso di decesso avrebbe diritto a una ren-dita per orfani.
Sito dell'AVS/AI:
Dati di base AVS: >Temi >AVS
Assicurazione contro la disoccupazione
Ogni lavoratore che esercita un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e non ha ancora raggiunto l'età del pensionamento è obbligatoriamente assicurato contro i rischi della di-
soccupazione. Il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è versato in parti eguali dal lavoratore e dal datore di lavoro. Per beneficiare delle indennità di disoccu-pazione, l'assicurato deve adempiere le condizioni seguenti: aver esercitato un'attività re-tribuita per almeno 12 mesi nel corso dei due anni precedenti, essere domiciliato in Sviz-zera, essere titolare di un permesso di lavoro, mettersi a disposizione del servizio dell'im-piego in vista di un collocamento pur cercando dal canto suo un impiego. In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'UE sono computati anche i periodi di contribuzione effettuati in uno Stato UE/AELS (totalizza-zione). Per i dimoranti temporanei, il principio della totalizzazione vigerà solo dal 1° giugno 2009. L'indennità di disoccupazione ammonta al 70 per cento dello stipendio medio sottostante a contribuzione degli ultimi sei mesi (o degli ultimi 12 mesi se in tal modo il computo è più favorevole). Gli assicurati con figli a carico o la cui indennità di disoccupazione non rag-giunge un importo minimo percepiscono l'80 per cento dello stipendio. Gli stipendi superio-ri a CHF 8900 e inferiori a CHF 500 al mese non sono assicurati. In un lasso di tempo di due anni le persone sotto i 55 anni hanno diritto al massimo a 400 indennità giornaliere, mentre le persone dai 55 anni in su hanno diritto a 520 indennità giornaliere se hanno versato i contributi AD per almeno 18 mesi. Per far valere i diritti all'indennità occorre, conformemente alle prescrizioni del Cantone, presentarsi presso il Comune di domicilio o l'Ufficio regionale di collocamento (URC) com-petente al più tardi il primo giorno di disoccupazione. In seguito bisogna presentarsi rego-larmente (di norma due volte al mese) all'URC per un colloquio di consulenza e di control-lo. L'indennità sarà versata dalla cassa di disoccupazione che scelta al momento dell'iscri-zione. Al momento dell'iscrizione vengono fornite informazioni dettagliate sull'iter da segui-re.
>Privati >Lavoro
Disoccupato, cosa fare:
Previdenza professionale
La previdenza professionale (LPP) o secondo pilastro completa il primo pilastro composto dall'AVS/AI. Insieme, queste assicurazioni devono consentire ai pensionati di conservare possibilmente invariato il loro livello di vita. L'obiettivo è di permettere, con le due rendite, di raggiungere ca. il 60 per cento dell'ultimo salario. La LPP è obbligatoria per i lavoratori dipendenti che soggiacciono all'AVS e percepiscono un reddito annuo di almeno 19 890 franchi (nel 2008). L'obbligo di assicurarsi inizia contemporaneamente ai rapporti di lavoro (al più presto dal 17° anno d'età). In un primo tempo, i contributi coprono unicamente i ri-schi legati al decesso e all'invalidità. A partire dai 25 anni, l'assicurato contribuisce pari-menti in vista della rendita di vecchiaia. Determinati gruppi di persone non soggiacciono all'obbligo della LPP. Si tratta ad esempio dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro della durata massima di tre mesi, dei familiari di un agricoltore che lavorano nella sua azienda o delle persone invalide ai sensi dell'AI almeno nella misura del 70 per cento. Se del caso, queste persone possono contrarre a titolo facoltativo un'assicurazione minima. La previdenza per la vecchiaia realizzata nel quadro del secondo pilastro poggia su un risparmio individuale. Il processo di risparmio inizia al momento in cui l'assicurato compie
25 anni. Tale processo presuppone un reddito annuo superiore alla soglia d'accesso. Il risparmio cessa quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento. L'avere di vec-chiaia accumulato dall'assicurato sul suo conto individuale durante gli anni di assicurazio-ne serve a finanziare la rendita di vecchiaia.
Previdenza individuale
Una persona può costituirsi un risparmio di vecchiaia individuale grazie a un contratto di previdenza vincolato con una compagnia d'assicurazioni o una fondazione bancaria, oppu-re concludendo un'assicurazione sulla vita. La cosiddetta previdenza individuale vincolata beneficia di agevolazioni fiscali. Le condizioni di rilascio, l'importo delle prestazioni e altre particolarità dipendono dal prodotto di previdenza scelto.
Assicurazione maternità
Per quanto concerne la maternità, l'assicurazione obbligatoria delle cure mediche copre le prestazioni in natura specifiche alla maternità: controlli durante e dopo la gravidanza, par-to, consulenza in materia di allattamento, cure e degenze in ospedale del neonato sano per la durata della sua degenza con la madre. Per queste prestazioni l'assicurata non pa-ga nessuna partecipazione alle spese. L'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno accorda a ogni donna che esercita un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) un'indennità di maternità pari all'80 per cento dell'ultimo stipendio/reddito, ma al massimo di 172 CHF al giorno, durante 14 setti-mane dopo il parto. Per beneficiare di tale indennità, la donna deve essere stata assicura-ta durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e, durante tale periodo, aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.
Indennità di maternità: >IPG-IMat
Assegni familiari
Gli assegni familiari nell'agricoltura sono disciplinati a livello federale mentre quelli per gli altri lavoratori sono retti dalle legislazioni cantonali. In linea di principio, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro contemporaneamente allo stipendio. A livello federale: assegno per figli (per mese e per figlio): 175 CHF per il primo e il secon-do figlio, 180 CHF a partire dal terzo figlio, nelle regioni pianeggianti; supplemento di 20 CHF nelle regioni di montagna; gli assegni sono versati fino a che il figlio compie 16 anni (25 anni se segue una formazione). Assegno per l'economia domestica versato ai lavoratori agricoli dipendenti che vivono nella medesima economia domestica con il coniu-ge e/o i figli: 100 CHF al mese. A livello cantonale: assegno per figli (per mese e per figlio): tra 160 e 350 CHF a seconda del Cantone; in linea di principio, gli assegni sono versati fino a che il figlio compie 16 anni (25 anni se segue una formazione). Assegno per la formazione professionale per tiroci-nanti (apprendisti) e studenti minori di 25 anni in 12 Cantoni: tra 190 e 444 CHF a seconda del Cantone. Assegno di nascita in 10 Cantoni: tra 600 e 1500 CHF per nascita, secondo il Cantone; assegno di custodia del medesimo importo per ogni affiliato in vista dell'adozio-ne, in 5 dei 10 Cantoni summenzionati.
Aiuto sociale
La Costituzione svizzera garantisce un diritto all'aiuto in situazioni di bisogno. Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto sociale interviene quando la persona interessata non è più in grado di provvedere ai propri bisogni e non può ottenere (tempestivamente) aiuto da parte di terzi. L'aiuto sociale interviene in-dipendentemente dalle cause che hanno provocato la situazione critica. In generale l'aiuto sociale è accordato dal servizio d'aiuto sociale del Comune di domicilio e di regola va restituito. Parallelamente agli organi d'aiuto sociale dei servizi pubblici, vi è tutta una serie di istituzioni di pubblica utilità che offrono un aiuto materiale e diversi servizi alle persone in situazione di bisogno.
I Comuni svizzeri: >Elenco delle autorità
28.08.2008 skz/wls/fza/shs/doh
Ufficio federale della migrazione UFM
Sezione Emigrazione e tirocinanti
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern/Svizzera
SCHWEIZ_AK_I.DOC
UFM / E&T 2008
Source: http://www.actirisinternational.be/documents/SUISSE%20%E2%80%93%20SWITZERLAND%20-%20ZWITSERLAND/Vivere%20e%20lavorare%20in%20Svizzera%20(I).pdf
Kontrolle Datum: Bitte erst vor der Spende ausdrucken und in Blockschrift ausfüllen! Bitte lesen Sie zuerst das beigefügte Informationsblatt und füllen Sie erst am Tag der Blutspende den Frage- bogen (Folgeseiten) mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber aus. Bei Unklarheiten rufen Sie uns bitte an. Zur sicheren Identifizierung bitten wir Sie, Ihr Geburtsdatum einzutragen:
Epidemiology: the methods to quantitatively assess the causation, diffusion, transmission, evolution, prevention, diagnosis, cure of diseases in human subjects. • Its quantitative assessment tool is medical statistics • It sometimes uses the experimental methods developed in .g. griculture). • The results obtained using epidemiology are sometimes